Il direttivo

Il direttivo

mercoledì 12 maggio 2010

STATUTO DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA

STATUTO DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA


NORME GENERALI

Art. 1

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Movimento per la vita di Marsala” con sede presso i locali della Chiesa Madonna della Sapienza in Via Giovanni Falcone 13A a Marsala.

L’Associazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale.

Art. 2

Il Movimento per la vita di Marsala aderisce, quale socio ordinario con vincolo federativo alla Federazione dei Movimenti per la vita e Centro di aiuto alla vita d’Italia, di cui condivide l’ispirazione e le finalità. Analogamente aderisce alla propria Federazione Regionale.

Art. 3

L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dalla Legge 11/8/1991 n° 266 e dalle norme applicative stabilite dalla Regione, nonché dallo Statuto e dall’Atto Costitutivo. L’Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e opera esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, comprese le cariche. Sono particolarmente invitate le persone che rappresentano gruppi, associazioni o enti che perseguono finalità simili o affini a quelle proprie del Movimento per la vita. E’ una realtà “apartitica”. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi e gli avanzi di gestione che saranno reinvestiti a favore delle proprie attività istituzionali.

Art. 4


L’Associazione si propone di difendere la vita umana sin dal concepimento, in tutto l’arco del suo sviluppo e fino alla morte naturale. Promuove con ogni mezzo una mentalità aperta all’accoglienza e alla protezione di ciascun essere umano. Opera per un generale rinnovamento della società e, a tale fine, considera il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni diritto dell’uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, dei diritti naturali, della democrazia e della pace. Le attività istituzionali di tutela della vita e di accoglienza, gestite dall’Associazione, sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti svantaggiati di ogni età in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 5

L’Associazione attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana nascente, con particolare attenzione a quella appena concepita, e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuoverne il riconoscimento, la difesa e l’accoglienza, operando concretamente per far rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere o al suo svilupparsi tra i quali, in primo luogo, ogni legislazione abortiva. Tra le finalità dell’Associazione assume rilievo quella educativa che vuole favorire, soprattutto per i giovani, la formazione di una mentalità rispettosa della dignità della vita umana in ogni sua fase. Perciò l’Associazione intende promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento e di ricerca, rivolte a tutti i soggetti operanti nell’ambiente scolastico (alunni, docenti, genitori), per collaborare quale agenzia educativa coerente alle finalità della scuola.

Art. 6

Il Movimento per la vita di Marsala, per raggiungere il proprio scopo, realizza diversi tipi di interventi atti a risolvere, o ad avviare a soluzione, i problemi che ostacolano l’affermazione di quanto enunciato nei precedenti articoli.

Art. 7

Il Movimento per la vita di Marsala, potrà, inoltre, stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici ai sensi dell’Art. 7 della Legge 266/91 e realizzare le diverse forme di partecipazione previste dagli art. 10.11,12 e 15 della medesima Legge, nel pieno rispetto della propria autonomia.

Art. 8

Il Movimento per la vita di Marsala costituisce un fondo di solidarietà sociale, attraverso auto tassazione, contribuzioni spontanee, contributi versati da soci, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti, per finanziare tutte le iniziative che rientrano nell’oggetto sociale, ai sensi e alle condizioni di cui all’art.5 della citata Legge 266 del 11 ago.1991.

I SOCI

Art. 9

Sono Soci del Movimento per la vita di Marsala, oltre i fondatori, coloro che, condividendone gli scopi, sono ammessi con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed a impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità nell’ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi. Essi sono inoltre tenuti a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono Organi del Movimento per la vita di Marsala:

a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Vicepresidente;

e. il Segretario;

f. il Tesoriere.

Art. 11

Tutte le cariche associative hanno durata triennale, possono essere riconfermate una sola volta e sono gratuite. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti, e, comunque, con l’osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L’assemblea è composta da tutti i soci che abbiano versato la quota che sarà stabilita di anno dal Direttivo e ratificata in sede di Assemblea. Ogni Socio può rappresentare per delega soltanto un altro socio. Alle assemblee possono partecipare anche persone non socie, rappresentanti delle realtà associazionistiche laiche e religiose, su invito e autorizzazione del Presidente. Questi ultimi non hanno diritto al voto.

Art. 13

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno o quando esistono questioni di carattere eccezionale. L’Assemblea, di norma, si riunisce presso la sede sociale o, se del caso, in altro luogo, ma sempre nel territorio della propria Regione Sicilia.

Art. 14

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Segretario redige il verbale o, in sua assenza, un socio designato dall’assemblea stessa.

Art. 15

L’Assemblea ha il compito di:
a. Eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; l’elezione avviene a maggioranza semplice ed eventualmente a scrutinio segreto;
b. Approvare il programma annuale di attività;
c. Approvare il bilancio preventivo;
d. Approvare il bilancio consuntivo;
e. Deliberare le modifiche al presente Statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, eletti dall’Assemblea fra i propri Soci. Entro 30 gg. dalla sua nomina, si riunisce per eleggere, tra i propri membri, a maggioranza semplice ed eventualmente a scrutinio segreto, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Art.17

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o lo richiedano i componenti del Consiglio.
Le decisioni del Presidente del Movimento per la Vita di Marsala sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. promuovere e coordinare tutte le attività e le iniziative atte a raggiungere gli scopi propri del Movimento;
b. redigere i bilanci;
c. gestire il Movimento;
d. realizzare il programma di attività approvato dall’assemblea;
e. proporre all’Assemblea le modifiche al presente Statuto;
f. determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
g. deliberare l’adesione ad organismi e in genere sulle iniziative di cui agli articoli 2 e 8 dello Statuto.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo decade di diritto alla scadenza naturale e occorre convocare immediatamente l’Assemblea per nuove elezioni. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a quando non siano eletti i loro successori.

IL PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente del Movimento per la vita di Marsala:

a. ha la firma su tutti gli atti e rappresenta legalmente il Movimento di fronte ai terzi e in giudizio;

b. nomina il Segretario tra i membri del consiglio direttivo;

c. presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;

d. nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, nei casi d’urgenza o necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione;

e. promuove lo sviluppo del movimento e ne coordina l’attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo ed organizzativo;


IL VICEPRESIDENTE

Art. 21

Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell’attività di promozione e di organizzazione dell’Associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 22

Il Segretario del Movimento per la vita di Marsala:

a. viene nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo;

b. redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli elenchi dei Soci e degli abbonati del mensile “SI ALLA VITA”;

c. assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

IL TESORIERE

Art. 23

Il Tesoriere del Movimento per la vita di Marsala:

a. viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, a maggioranza semplice ed eventualmente a scrutinio segreto;

b. cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze dei bilanci;

c. effettua tutte le operazioni di carattere amm.vo (versamenti bancari, quote associative, quote abbonamenti, etc.).

NORME FINALI

Art. 24

Diritti dei soci

a. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, di controllare e di verificare l’attività posta in essere dagli altri Soci, di recedere dall’appartenenza al Movimento.

b. I soci cessano di appartenere al Movimento per dimissioni volontarie, morte, indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo o per decadenza.

Art. 25

La durata del Movimento per la vita di Marsala è illimitata.

Nel caso di scioglimento e liquidazione, il nome e il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti, per delibera assembleare, ad altro Organismo o Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.


Art. 26

Le modifiche al presente Statuto richiedono, per la loro validità, l’approvazione di almeno 2/3 dei partecipanti alla assemblea purché a questa partecipino almeno la metà dei soci.

Marsala, lì 6 maggio 2010

(San Domenico Savio, protettore delle gestanti e dei nascituri)

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